Art. 27.
                 Disposizioni per la prima elezione
                    delle commissioni provinciali
 
   1.   Le  prime  elezioni  saranno  indette  entro  novanta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge  e  per  la  composizione
delle  liste  elettorali  non si procedera' alla preventiva revisione
degli albi provinciali delle imprese artigiane.
   2. Con proprio decreto l'assessore regionale competente provvede a
nominare  un  commissario  ad  acta  per l'indizione e lo svolgimento
delle elezioni.
   3. Per lo  svolgimento  delle  elezioni  di  cui  al  primo  comma
l'assessore   regionale  competente  in  materia  di  artigianato  e'
autorizzato a stipulare convenzioni con le camere di commercio  della
Regione,   purche'   dalle   stesse  venga  fornita  ogni  necessaria
assistenza per lo svolgimento delle elezioni ai  commissari  nominati
ai sensi del comma precedente.