Art. 27. Disposizioni per la prima elezione delle commissioni provinciali 1. Le prime elezioni saranno indette entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per la composizione delle liste elettorali non si procedera' alla preventiva revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane. 2. Con proprio decreto l'assessore regionale competente provvede a nominare un commissario ad acta per l'indizione e lo svolgimento delle elezioni. 3. Per lo svolgimento delle elezioni di cui al primo comma l'assessore regionale competente in materia di artigianato e' autorizzato a stipulare convenzioni con le camere di commercio della Regione, purche' dalle stesse venga fornita ogni necessaria assistenza per lo svolgimento delle elezioni ai commissari nominati ai sensi del comma precedente.