Art. 3.
        Sede delle commissioni provinciali per l'artigianato
 
   1.  La  sede  delle  commissioni  provinciali per l'artigianato e'
mantenuta presso le camere di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura.
   2.   Al   fine  di  assicurare  il  regolare  funzionamento  delle
commissioni,  l'assessore  regionale  competente  e'  autorizzato   a
stipulare apposite convenzioni con le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
   3.  Le  convenzioni,  in  particolare,  davranno  prevedere che il
personale  delle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura, eventualmente adibito in modo esclusivo all'espletamento
dei compiti di segreteria delle commissioni, pur rimanendo inquadrato
nei  ruoli organici degli stessi enti camerali, con il medesimo stato
giuridico e  trattamento  economico,  e'  posto  funzionalmente  alle
dipendenze dei presidenti delle commissioni provinciali.