Art. 3. Sede delle commissioni provinciali per l'artigianato 1. La sede delle commissioni provinciali per l'artigianato e' mantenuta presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 2. Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle commissioni, l'assessore regionale competente e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 3. Le convenzioni, in particolare, davranno prevedere che il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, eventualmente adibito in modo esclusivo all'espletamento dei compiti di segreteria delle commissioni, pur rimanendo inquadrato nei ruoli organici degli stessi enti camerali, con il medesimo stato giuridico e trattamento economico, e' posto funzionalmente alle dipendenze dei presidenti delle commissioni provinciali.