Art. 6.
                       Pubblicita' delle liste
 
   1.  Le  liste  dei  candidati,  unitamente  alle  dichiarazioni di
accettazione  delle  candidature,   devono   essere   presentate   al
presidente  della  commissione  entro le ore 13 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della  Regione
autonoma  della  Sardegna del decreto di indizione delle elezioni. Le
liste possono contenere un  numero  di  candidati  non  superiore  al
numero  dei  componenti  da  eleggere e non inferiore al 50 per cento
degli stessi.  Esse devono essere presentate da almeno 150  artigiani
nelle  province  aventi  fino a 10.000 imprese iscritte all'albo e da
almeno 200 artigiani nelle province con una consistenza superiore. Le
dichiarazioni di accettazione e le firme dei presentatori di  cui  al
successivo  comma  devono  essere autenticate dal sindaco o da un suo
delegato o dal segretario comunale o dal conciliatore o da un notaio.
   2. I presentatori devono essere titolari di imprese  iscritte  nel
corrispondente  albo provinciale e possono sottoscrivere soltanto una
lista. Le liste devono essere presentate da uno dei firmatari  a  cui
deve essere rilasciata relativa ricevuta.
   3.  Le  liste  sono  contrassegnate  da  un  numero progressivo in
corrispondenza dell'ordine di presentazione. Al  numero  puo'  essere
abbinato anche un simbolo.
   4.  Nei  cinque  giorni successivi alla scadenza del termine utile
per la presentazione delle liste la commissione provinciale  provvede
ad accertarne la regolarita'.
   5.  Le  eventuali  decisioni  concernenti  l'esclusione di singoli
candidati  o  di  liste  devono  essere  motivate  e,  a  cura  della
commissione  provinciale,  notificate  entro cinque giorni dalla loro
adozione ai  candidati  estromessi  e  al  presentatore  della  lista
esclusa.
   6.  I presentatori delle liste ed i candidati estromessi o esclusi
possono inoltrare ricorso, entro cinque giorni dalla  notifica  della
decisione  della  commissione, all'assessore regionale competente che
decide entro dieci giorni dalla ricezione del ricorso.