Art. 6. Pubblicita' delle liste 1. Le liste dei candidati, unitamente alle dichiarazioni di accettazione delle candidature, devono essere presentate al presidente della commissione entro le ore 13 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna del decreto di indizione delle elezioni. Le liste possono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere e non inferiore al 50 per cento degli stessi. Esse devono essere presentate da almeno 150 artigiani nelle province aventi fino a 10.000 imprese iscritte all'albo e da almeno 200 artigiani nelle province con una consistenza superiore. Le dichiarazioni di accettazione e le firme dei presentatori di cui al successivo comma devono essere autenticate dal sindaco o da un suo delegato o dal segretario comunale o dal conciliatore o da un notaio. 2. I presentatori devono essere titolari di imprese iscritte nel corrispondente albo provinciale e possono sottoscrivere soltanto una lista. Le liste devono essere presentate da uno dei firmatari a cui deve essere rilasciata relativa ricevuta. 3. Le liste sono contrassegnate da un numero progressivo in corrispondenza dell'ordine di presentazione. Al numero puo' essere abbinato anche un simbolo. 4. Nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine utile per la presentazione delle liste la commissione provinciale provvede ad accertarne la regolarita'. 5. Le eventuali decisioni concernenti l'esclusione di singoli candidati o di liste devono essere motivate e, a cura della commissione provinciale, notificate entro cinque giorni dalla loro adozione ai candidati estromessi e al presentatore della lista esclusa. 6. I presentatori delle liste ed i candidati estromessi o esclusi possono inoltrare ricorso, entro cinque giorni dalla notifica della decisione della commissione, all'assessore regionale competente che decide entro dieci giorni dalla ricezione del ricorso.