Art. 9.
                       Operazioni di scrutinio
 
   1. Il giono precedente la data delle elezioni, presso ogni sezione
elettorale, si provvede alla costituzione del seggio.
   2.  Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8 e terminano alle
ore 20 dello stesso giorno.
   3. Immediatamente dopo la  chiusura  dei  seggi  i  componenti  il
seggio  procedono  allo  spoglio  delle schede annotando, in appositi
verbali, i voti  riportati  da  ogni  lista,  nonche'  le  preferenze
espresse per ciascun candidato.
   4.  Le  schede  e  i  verbali  riportanti i risultati finali delle
votazioni  ed  ogni  altro  atto  riguardante  lo  svolgimento  delle
votazioni   vengono  trasmessi  immediatamente  al  Presidente  della
commissione provinciale in plico sigillato e firmato  dal  Presidente
del seggio o dagli scrutatori o dal segretario. La commissione, entro
il  giorno  successivo, sulla base delle risultanze dei verbali delle
singole sezioni elettorali procede alla proclamazione degli eletti.
   5. Le operazioni di scrutinio  e  la  proclamazione  degli  eletti
avvengono in seduta pubblica.
   6.  Entro  il giorno successivo alla proclamazione degli eletti, i
presidenti delle commissioni provinciali  debbono  trasmettere  tutti
gli  atti  relativi  alle  elezioni  in  loro  possesso all'assessore
regionale competente in materia di artigianato.