Art. 9. Operazioni di scrutinio 1. Il giono precedente la data delle elezioni, presso ogni sezione elettorale, si provvede alla costituzione del seggio. 2. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8 e terminano alle ore 20 dello stesso giorno. 3. Immediatamente dopo la chiusura dei seggi i componenti il seggio procedono allo spoglio delle schede annotando, in appositi verbali, i voti riportati da ogni lista, nonche' le preferenze espresse per ciascun candidato. 4. Le schede e i verbali riportanti i risultati finali delle votazioni ed ogni altro atto riguardante lo svolgimento delle votazioni vengono trasmessi immediatamente al Presidente della commissione provinciale in plico sigillato e firmato dal Presidente del seggio o dagli scrutatori o dal segretario. La commissione, entro il giorno successivo, sulla base delle risultanze dei verbali delle singole sezioni elettorali procede alla proclamazione degli eletti. 5. Le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti avvengono in seduta pubblica. 6. Entro il giorno successivo alla proclamazione degli eletti, i presidenti delle commissioni provinciali debbono trasmettere tutti gli atti relativi alle elezioni in loro possesso all'assessore regionale competente in materia di artigianato.