Art. 2.
                        Copertura finanziaria
 
   1.  Alla  copertura  dell'onere  di  lire  500.000.000 si provvede
mediante riduzione di pari importo  dello  stanziamento  iscritto  al
cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori
programmi  di  sviluppo"  del  bilancio  di previsione dell'esercizio
1990.