Art. 2. Copertura finanziaria 1. Alla copertura dell'onere di lire 500.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo" del bilancio di previsione dell'esercizio 1990.