Art. 3.
 
    1.  La  presente  legge  e' dichiarata urgente ai sensi del terzo
comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrera'  in  vigore
il  giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla  e  di  farla  osservare come legge della regione autonoma
Valle d'Aosta.
    Aosta, 27 novembre 1990
 
                               BONDAZ