Art. 3.
                          Norme finanziarie
 
   1.  L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente   legge
valutato in complessive lire 1.600.000.000 gravera':
     a) per Lire 800.000.000 sul capitolo 31620 "Contributo annuo per
il  funzionamento della fondazione per l'agricoltura" del bilancio di
previsione per il 1990;
     b) per Lire 800.000.000 sul capitolo 31625 di nuova  istituzione
"Assegnazione  straordinaria  alla  fondazione per l'agricoltura" del
bilancio di previsione per il 1990.
   2. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede:
      a)  per  il  1990  mediante  riduzione  dell'importo  di   lire
1.600.000.000  dallo  stanziamento  iscritto al capitolo 50050 "Fondo
globale per il finanziamento di spese per l'adempimento  di  funzioni
normali  (Spese  di investimento)" del bilancio per l'anno in corso a
valere sull'accantonamento previsto all'allegato  n.  8  al  bilancio
stesso denominato "Aumento della spesa di cui alla legge regionale 11
novembre   1974,   n.   44  e  successive  modificazioni  concernente
contributi per esproprio di beni immobili".
   Su detto intervento  risulta,  quindi,  la  minor  somma  di  lire
890.000.000;
     b)   per   gli   anni   1991-1992  mediante  utilizzo  per  Lire
1.600.000.000 delle risorse disponibili iscritte al settore  2.2.2.02
programma   03   "Infrastrutture   nell'agricoltura"   del   bilancio
pluriennale della Regione per gli anni 1990-1992.
   3. A decorrere dall'anno 1991 l'onere  di  cui  all'art.  1  sara'
determinato  con  la  legge  di  approvazione  del bilancio, ai sensi
dell'articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 1989, n. 90.