Art. 3. Norme finanziarie 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in complessive lire 1.600.000.000 gravera': a) per Lire 800.000.000 sul capitolo 31620 "Contributo annuo per il funzionamento della fondazione per l'agricoltura" del bilancio di previsione per il 1990; b) per Lire 800.000.000 sul capitolo 31625 di nuova istituzione "Assegnazione straordinaria alla fondazione per l'agricoltura" del bilancio di previsione per il 1990. 2. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede: a) per il 1990 mediante riduzione dell'importo di lire 1.600.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)" del bilancio per l'anno in corso a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso denominato "Aumento della spesa di cui alla legge regionale 11 novembre 1974, n. 44 e successive modificazioni concernente contributi per esproprio di beni immobili". Su detto intervento risulta, quindi, la minor somma di lire 890.000.000; b) per gli anni 1991-1992 mediante utilizzo per Lire 1.600.000.000 delle risorse disponibili iscritte al settore 2.2.2.02 programma 03 "Infrastrutture nell'agricoltura" del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1990-1992. 3. A decorrere dall'anno 1991 l'onere di cui all'art. 1 sara' determinato con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 1989, n. 90.