Art. 4. Variazioni di bilancio 1. Alla parte spese del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni: (Omissis). La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 27 novembre 1990 BONDAZ