Art. 4.
                       Variazioni di bilancio
 
   1. Alla parte spese del bilancio di previsione della  Regione  per
l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:
   (Omissis).
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.
    Aosta, 27 novembre 1990
 
                               BONDAZ