Art. 2.
Interventi per l'abbattimento del tasso su operazioni di investimento
 
   1. La Regione Valle d'Aosta che ai sensi delle leggi regionali  11
agosto  1976, n. 32 e successive modificazioni, 16 giugno 1978, n. 22
e successive modificazioni,  16  giugno  1978,  n.  23  e  successive
modificazioni,  16 giugno 1978, n. 25 e successive modificazioni e 24
agosto 1982, n. 43, aderisce rispettivamente:
     a) al  Consorzio  Garanzia  Fidi  fra  industriali  della  Valle
d'Aosta;
     b)  al  Consorzio  Garanzia Fidi fra gli albergatori della Valle
d'Aosta;
     c) al Consorzio Confidi fra gli artigiani della Valle d'Aosta;
     d) al Consorzio Confidi fra commercianti della Valle d'Aosta;
     e)  al  Consorzio  Garanzia Fidi fra gli agricoltori della Valle
d'Aosta;
interviene finanziariamente a favore di ogni singolo  consorzio,  per
l'abbattimento  dei  tassi  di  interesse praticati dagli istituti di
credito convenzionati per operazioni  di  investimento,  fino  ad  un
massimo  del 50% del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del
Tesoro per ciascun settore.
   2. Gli interventi di cui al  comma  1  sono  estesi  al  Consorzio
Garanzia Fidi tra esercenti le libere professioni in Valle d'Aosta.
   3. Si intendono operazioni di investimento ai sensi del comma 1:
     a)   le   spese   per   l'acquisto  -  compreso  il  terreno  -,
l'ampliamento, la ristrutturazione  e  l'ammodernamento  di  immobili
nonchu'  le  spese per l'acquisto di attrezzature, impianti, arredi e
infrastrutture, comprese quelle relative al  risparmio  energetico  e
all'inquinamento,  da  destinare alle attivita' dei soggetti aderenti
ai consorzi;
     b) le spese per l'acquisto e l'impianto delle aziende, le  spese
relative  alla  promozione  e  distribuzione  di  prodotti  aziendali
nonche' le spese relative all'attivita'  di  ricerca  e  acquisto  di
brevetti.
   4. I Consorzi indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma
1,  nonche'  il  Consorzio  di  cui  al  comma  2,  devono presentare
all'Assessorato delle Finanze, all'inizio  di  ciascun  esercizio  un
programma  degli  interventi  che  intendono attuare, nel quale venga
specificata l'entita' del finanziamento proposto per ciascun tipo  di
operazione  nonche'  un  rendiconto consuntivo delle somme utilizzate
nell'esercizio precedente.