Art. 3.
    Tasso di interesse a carico dei soggetti aderenti ai Consorzi
 
   1. Il tasso  di  interesse  a  carico  dei  soggetti  aderenti  ai
Consorzi,  beneficiari  degli  interventi di cui all'art. 2, non puo'
comunque  essere  inferiore   al   tasso   minimo   stabilito   dalla
corrispondente normativa statale cocernente il credito agevolato.