Art. 3. Tasso di interesse a carico dei soggetti aderenti ai Consorzi 1. Il tasso di interesse a carico dei soggetti aderenti ai Consorzi, beneficiari degli interventi di cui all'art. 2, non puo' comunque essere inferiore al tasso minimo stabilito dalla corrispondente normativa statale cocernente il credito agevolato.