Art. 4.
       Interventi per operazioni di consolidamento gestionale
 
    1.  Per  gli armi 1990 e 1991, al fine di consolidare lo sviluppo
della Valle d'Aosta, consentendo la  prosecuzione  del  programma  di
trasformazione  delle  imprese  in atto, i consorzi di cui al comma 1
dell'art. 2, possono destinare una quota non  superiore  al  30%  del
finanziamento  concesso  a  norma del medesimo art. 2, per operazioni
finanziarie, da realizzarsi tramite le banche convenzionate.