Art. 4. Interventi per operazioni di consolidamento gestionale 1. Per gli armi 1990 e 1991, al fine di consolidare lo sviluppo della Valle d'Aosta, consentendo la prosecuzione del programma di trasformazione delle imprese in atto, i consorzi di cui al comma 1 dell'art. 2, possono destinare una quota non superiore al 30% del finanziamento concesso a norma del medesimo art. 2, per operazioni finanziarie, da realizzarsi tramite le banche convenzionate.