Art. 5.
      Controllo regionale sulla destinazione dei finanziamenti
 
   1. I soggetti aderenti ai consorzi, beneficiari  degli  interventi
di  cui  agli  artt.  2  e  4, sono tenuti a consentire, in qualsiasi
momento,  il  controllo,  da  parte   degli   Assessorati   regionali
competenti   per   materia,   sulla  destinazione  dei  finanziamenti
medesimi.