Art. 8. Norme finanziarie 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive Lire 8.200.000.000 per l'anno 1990, gravera' sui capitoli del bilancio di previsione per l'anno in corso come specificato all'art. 9. 2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede: a) quanto a Lire 7.000.000.000 mediante riduzione dello stanziamento previsto al capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" del bilancio di previsione per l'anno in corso a valere sull'apposito accantonamento iscritto all'allegato n. 8 al bilancio stesso; b) quanto a Lire 1.200.000.000 mediante l'iscrizione di maggiori entrate accertate sul capitolo 00300 del bilancio di previsione per il corrente esercizio derivanti dalla tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint-Vincent. 3. A decorrere dall'anno 1991 gli oneri saranno determinati con la legge di approvazione dei relativi bilanci ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.