Art. 8.
                          Norme finanziarie
 
   1.  L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge,
valutato  in complessive Lire 8.200.000.000 per l'anno 1990, gravera'
sui capitoli del bilancio di previsione  per  l'anno  in  corso  come
specificato all'art. 9.
   2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede:
     a)   quanto   a  Lire  7.000.000.000  mediante  riduzione  dello
stanziamento  previsto  al  capitolo  50150  "Fondo  globale  per  il
finanziamento  di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di
investimento)" del bilancio di  previsione  per  l'anno  in  corso  a
valere  sull'apposito  accantonamento  iscritto  all'allegato n. 8 al
bilancio stesso;
      b)  quanto  a  Lire  1.200.000.000  mediante  l'iscrizione   di
maggiori  entrate  accertate  sul  capitolo  00300  del  bilancio  di
previsione  per  il  corrente  esercizio  derivanti  dalla  tassa  di
concessione della Casa da Gioco di Saint-Vincent.
   3. A decorrere dall'anno 1991 gli oneri saranno determinati con la
legge  di  approvazione  dei  relativi  bilanci ai sensi dell'art. 15
della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.