Art. 9.
                       Variazioni al bilancio
 
   1.  Al  bilancio  di  previsione  della  Regione  per  l'esercizio
finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:
   (Omissis).
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.
    Aosta, 27 novembre 1990
 
                               BONDAZ