Art. 2. Limite di spesa della giunta per lavori pubblici 1. Il limite di spesa della Giunta regionale, di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 66/1979, e' elevato a lire 50 milioni. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 6 novembre 1991 BONDAZ