Art. 2.
          Limite di spesa della giunta per lavori pubblici
 
   1. Il limite di spesa della Giunta regionale, di cui alla  lettera
e)  del  comma  1  dell'art.  3  della legge regionale n. 66/1979, e'
elevato a lire 50 milioni.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come  legge  della  regione  autonoma
Valle d'Aosta.
    Aosta, 6 novembre 1991
 
                               BONDAZ