Art. 2. Procedure amministrative 1. Le domande di contributo da parte dei comuni interessati devono essere presentate all'Assessorato delle finanze corredate dalla seguente documentazione: a) domanda in carta libera sottoscritta dal sindaco e copia della delibera che autorizza la presentazione della domanda stessa; b) documentazione dimostrativa degli oneri sostenuti. 2. Il piano annuale delle opere da ammettere ai contributi di cui all'art. 1 e' approvato, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di energia, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.