Art. 2.
                      Procedure amministrative
 
   1. Le domande di contributo da parte dei comuni interessati devono
essere  presentate  all'Assessorato  delle  finanze  corredate  dalla
seguente documentazione:
     a) domanda in carta libera  sottoscritta  dal  sindaco  e  copia
della delibera che autorizza la presentazione della domanda stessa;
     b) documentazione dimostrativa degli oneri sostenuti.
   2.  Il piano annuale delle opere da ammettere ai contributi di cui
all'art. 1 e' approvato, previo parere della  Commissione  consiliare
competente in materia di energia, dal Consiglio regionale su proposta
della Giunta regionale.