Art. 3. Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dalla presente legge, per l'anno 1991 previsto in lire 2 miliardi, grava sull'istituendo capitolo 33750 del bilancio di previsione della Regione. 2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante iscrizione per pari importo di maggiori entrate sul cap. 9200. 3. A decorrere dall'anno 1992 gli oneri saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 "Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della regione autonoma Valle d'Aosta". Art. 3. Variazioni di bilancio 1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni: PARTE ENTRATA In aumento Cap. 9200 - "Interessi su giacenze di cassa" L. 2.000.000.000 PARTE SPESA In aumento Programma regionale: 2.1.1.01 Codifica ISTAT: 2.1.2.3.2.3.10.28.03. Cap. 33750 - "Contributi ai comuni per il ripristino del manto stradale manomesso nello svolgimento dei lavori di metanizzazione". Legge regionale 6 novembre 1991, n. 65" . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000.000.000 La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 6 novembre 1991 BONDAZ