Art. 3.
                      Disposizioni finanziarie
 
   1.  L'onere  derivante  dalla  presente  legge,  per  l'anno  1991
previsto in lire 2 miliardi, grava sull'istituendo capitolo 33750 del
bilancio di previsione della Regione.
   2. Alla copertura  dell'onere  di  cui  al  comma  1  si  provvede
mediante  iscrizione  per  pari  importo di maggiori entrate sul cap.
9200.
   3. A decorrere dall'anno 1992 gli oneri saranno determinati con la
legge di bilancio ai sensi dell'art.  17  della  legge  regionale  27
dicembre  1989, n. 90 "Norme in materia di bilancio e di contabilita'
generale della regione autonoma Valle d'Aosta".
 
                               Art. 3.
                       Variazioni di bilancio
 
   1. Al bilancio di previsione della Regione per  l'anno  1991  sono
apportate le seguenti variazioni:
 
                            PARTE ENTRATA
 
In aumento
   Cap. 9200 - "Interessi su giacenze di cassa"      L. 2.000.000.000
 
                             PARTE SPESA
 
In aumento
   Programma regionale: 2.1.1.01
   Codifica ISTAT: 2.1.2.3.2.3.10.28.03.
   Cap. 33750 - "Contributi ai comuni per il ripristino
del manto stradale manomesso nello svolgimento dei
lavori di metanizzazione". Legge regionale 6 novembre
1991, n. 65"  . . . . . . . . . . . . . . . . . .    L. 2.000.000.000
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla  e  di  farla  osservare come legge della regione autonoma
Valle d'Aosta.
    Aosta, 6 novembre 1991
 
                               BONDAZ