Art. 2.
 
   1. Con effetto dai pagamenti da eseguirsi dal 1›  gennaio  1991  e
relativi  a  periodi  fissi successivi a tale data, l'ammontare della
tassa automobilistica regionale e' determinata nella misura  del  110
per  cento  dell'ammontare  complessivo  della  tassa automobilistica
erariale applicata dallo Stato per l'anno 1990.