Art. 2. 1. Con effetto dai pagamenti da eseguirsi dal 1 gennaio 1991 e relativi a periodi fissi successivi a tale data, l'ammontare della tassa automobilistica regionale e' determinata nella misura del 110 per cento dell'ammontare complessivo della tassa automobilistica erariale applicata dallo Stato per l'anno 1990.