IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  Con  la  presente  legge,  la Regione Lazio, nell'ambito delle
funzioni ad essa trasferite a norma dell'articolo 100 del decreto del
Presidente della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,  disciplina
l'esercizio  della  pesca  nelle  acque interne della regione e delle
attivita'  ad  essa  connesse,  secondo   i   principi   di   tutela,
conservazione   ed   incremento  del  patrimonio  ittico  nonche'  di
protezione e di razionale gestione degli ambienti acquatici  al  fine
di   garantire  anche  lo  sviluppo  delle  attivita'  ittiche  e  di
acquacoltura e la valorizzazione dei relativi prodotti.
   2. La sfera di applicazione  della  presente  legge  comprende  le
acque  interne  del  Lazio,  come definite dal successivo articolo 7,
primo comma.