Art. 10.
                       Registri dei pescatori
 
   1.  Presso  le  amministrazioni  provinciali  sono tenuti appositi
registri dei titolari di licenza di pesca, distinti  per  i  tipi  di
licenza.
   2.  Nei suddetti registri devono essere trascritti gli estremi del
verbale di contestazione della violazione delle norme in  materia  di
pesca.
   3.  Delle  violazioni deve essere fatta apposita annotazione sulla
licenza di pesca a cura dell'amministrazione provinciale di residenza
del trasgressore.
   4. Qualora il  pescatore  interessato  non  presentasse  entro  il
termine indicato dall'amministrazione provinciale la licenza di pesca
per  le relative annotazioni, la licenza stessa puo' essere revocata.
Della  revoca  e'  fatta  menzione  nel  registro  di  pesca  e  data
comunicazione  all'interessato ed agli organi di vigilanza in materia
di pesca.
   5. Il presidente della giunta provinciale, entro  quindici  giorni
dall'avvenuta  annotazione  sui  registri di cui al presente articolo
della terza infrazione punibile con sanzione amministrativa  commessa
dallo  stesso  pescatore, dispone, con proprio atto motivato, sentita
la commissione  consultiva  provinciale  per  la  pesca  sulle  acque
interne,   la  sospensione  della  licenza  di  pesca  rilasciata  al
trasgressore per un anno ed ordina il ritiro  del  documento.  A  tal
fine il presidente della giunta provinciale invita il trasgressore, a
mezzo  di  lettera  raccomandata con ricevuta di ritorno a consegnare
entro  quindici  giorni  la  licenza  di  pesca   all'amministrazione
provinciale.
   6.  In  caso  di  inadempienza  puo' essere revocata la licenza di
pesca.
   7. Della revoca effettuata ai sensi del comma precedente e'  fatta
menzione   nel  relativo  registro  di  pesca  e  data  comunicazione
all'interessato ed agli organi di vigilanza in materia di pesca.
   8. Non puo' essere rilasciata nuova licenza  di  pesca  prima  del
decorso  di  un  anno dal momento della restituzione della licenza di
pesca revocata.
   9. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca
con  esplosivi, con l'uso di corrente elettrica e con sostanze atte a
stordire  il  pesce,  oltre  alle  sanzioni   amministrative   e   al
risarcimento  del  danno, verra' disposto dal presidente della giunta
provinciale competente  per  territorio  il  ritiro  immediato  della
licenza  di  pesca e la preclusione dall'esercizio della pesca per un
periodo di tempo da tre a cinque anni.