Art. 11.
                     Strumenti e mezzi di pesca
 
   1. L'esercizio della pesca e' consentito  esclusivamente  con  gli
attrezzi  indicati  nell'apposito  elenco che il Consiglio regionale,
approva con propria deliberazione entro dodici  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della presente legge su parere della commissione
consultiva regionale di cui al precedente articolo 4.
   2. L'elenco deve contenere la descrizione sommaria degli  attrezzi
con   la   relativa  denominazione,  l'indicazione  del  periodo  ed,
eventualmente, della localita' in cui possono  essere  adoperati,  le
eventuali  modalita' d'uso, precisando, per le reti consentite, anche
la misura minima delle maglie e le lunghezze  e  le  altezze  massime
autorizzate.
   3.  La  maglia  delle  reti si misura a rete bagnata dividendo per
dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.
   4. Nell'elenco puo' essere indicato anche il  numero  massimo  dei
singoli  attrezzi  consentiti per ciascun pescatore nonche' l'obbligo
relativo  alla  bollatura  degli  attrezzi  stessi;  detta  bollatura
avverra'  secondo  le  modalita'  e le competenze fissate da ciascuna
provincia.
   5. La lunghezza e l'altezza massima autorizzata di  ciascuna  rete
non  possono  essere oltrepassate neppure con l'unione di piu' reti o
parti di esse.
   6. Il presidente della provincia dispone, quando se ne ravveda  la
necessita',  opportune  indagini  per  accertare la rispondenza degli
attrezzi alle esigenze della pesca tenendo in ogni caso  conto  della
necessita' di garantire la riproduzione e la conservazione delle spe-
cie ittiche.
   7.  E' vietata la pesca subacquea, la pesca con le mani e la pesca
a strappo.
   8. E' vietato l'uso a scopo sportivo della bilancia di  dimensioni
superiori a mt. 1,50 per lato.
   9.  Gli  attuali  possessori  di  tali  attrezzi non conformi alle
misure previste nel  precedente  comma,  dovranno  iscriversi  in  un
elenco    speciale   ad   esaurimento   tenuto   dall'amministrazione
provinciale competente per territorio, entro sei mesi dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge.
   10.  L'uso  del  guadino  e'  consentito esclusivamente come mezzo
ausiliario  per  la  raccolta  del  pesce  catturato  a  coloro   che
esercitano  la  pesca  con  la  canna,  con  la  bilancia  e  con  la
tirlindana.
   11. L'uso di esche naturali ed artificiali puo' essere  vietato  o
limitato,  con  provvedimento del presidente della giunta provinciale
sentita preventivamente la competente commissione consultiva.
   12.  Nelle  acque  principali ed in quelle secondarie di categoria
"A" e' vietato utilizzare la larva di mosca carnaria o  bigattino  ed
esche similari.
   13.  E'  fatto divieto di abbandonare esche, o pesce, o rifiuti, a
terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze.
   14. La pesca e la pasturazione con  sangue,  ovvero  con  sostanze
contenenti  sangue  o  composti  chimici adescanti, o in altre forme,
sono vietate durante tutto l'anno.