Art. 13.
                      Pesca in epoca di divieto
 
   1.  La  pesca  a scopo di fecondazione artificiale e' autorizzata,
per la durata non superiore alla stagione riproduttiva  delle  specie
ittiche   interessate   dietro  domanda  di  regolare  permesso,  dal
Presidente  della  Giunta  regionale  e  su  parere   tecnico   dello
stabilimento  ittiogenico  cui  e'  demandato  il compito di verifica
tecnica delle operazioni. La verifica tecnica delle  operazioni  puo'
essere svolta anche dalle amministrazioni provinciali, nei rispettivi
territori.
   2. Nella domanda di permesso devono essere indicati:
     a)  l'impianto  in  cui  verranno  poste  in incubazione le uova
fecondate e le relative caratteristiche e potenzialita';
     b) la specie ittica oggetto della fecondazione artificiale;
     c) il corso e lo specchio d'acqua ove si intende  esercitare  la
pesca e gli attrezzi usati per la cattura dei riproduttori;
     d)   i   nominativi  delle  persone  addette  all'operazione  di
fecondazione artificiale.
   3. Le persone di cui al punto  d)  del  precedente  secondo  comma
devono   essere   iscritte   in  un  apposito  elenco  tenuto  presso
l'amministrazione provinciale  previa  prova  teorica  e  pratica  di
capacita'  da  espletare  alla  presenza  di una apposita commissione
tecnica   composta   da   un   rappresentante    dell'amministrazione
provinciale   stessa   e  da  un  rappresentante  dello  stabilimento
ittiogenico.
   4. Il Presidente della Giunta regionale detta le prescrizioni  che
devono  essere  osservate perche' l'esercizio della facolta' concessa
non sia rivolto ad altro fine.
   5. La mancata osservanza delle  disposizioni  prescritte  comporta
sia la decadenza dell'autorizzazione che il procedimento di recupero,
amministrativo  o  contenzioso,  di quanto preventivamente realizzato
dalla pesca illegittima.
   6. Il permesso di cui al presente  articolo  non  e'  obbligatorio
negli  impianti  di acquacoltura e di bacini di pesca sportiva il cui
collegamento con le acque pubbliche, ai fini della pesca, e' impedito
da grigliati o altri manufatti.
   7. Le amministrazioni provinciali emaneranno disposizioni  per  il
controllo  del  pesce  immesso  al  commercio  e  pescato in epoca di
divieto.
   8. Nei periodi di divieto di pesca, ad  eocezione  dei  primi  tre
giorni,  gli animali freschi della qualita' e della provenienza sopra
indicata non possono formare oggetto di commercio, di trasporto o  di
smercio  nei  pubblici  esercizi  salvo  quanto  disposto  dai  commi
successivi dei presente articolo.
   9. Nei periodi di divieto, per il commercio  e  il  trasporto  dei
prodotti  della  pesca derivanti da acque, private non collegate alle
pubbliche ai fini del passaggio della fauna ittica, e' necessaria una
certificazione  indicante  la   provenienza   dei   prodotti   stessi
rilasciata alla ditta esercente le acque private.
   10.  I  divieti  di  commercio,  trasporto  e smercio nei pubblici
esercizi, non si applicano  ai  pesci  che  siano  stati  oggetto  di
fecondazione  artificiale  purche'  accompagnati  dal  certificato di
provenienza dell'incubatoio al quale sono  state  conferite  le  uova
fecondate.