Art. 15.
                    Gestione e tutela delle acque
 
   1.  L'amministrazione provinciale ogni triennio, avvalendosi anche
del  personale  tecnico  dello  stabilimento  ittiogenico,   effettua
accertamenti  sulle localita' di frega dei pesci. Sulla base di detti
accertamenti, il presidente  della  giunta  provinciale,  sentita  la
commissione  consultiva  provinciale per la pesca nelle acque interne
determina le localita' di  frega  dei  pesci,  dandone  comunicazione
all'ufficio    competente    al    rilascio    delle   autorizzazioni
all'estrazione o rimozione di  ghiaia  ed  indicando  le  precauzioni
necessarie a salvaguardia della fauna ittica.
   2.  Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della giunta
provinciale, sentita la commissione consultiva regionale per la pesca
nelle acque interne, puo' vietare o limitare la  pesca  in  bacini  o
corsi d'acqua che siano stati destinati a sperimentazioni ittiche.
   3.  Il presidente della giunta provinciale, sentita la commissione
consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne:
     a) puo' vietare l'esercizio della pesca per determinati  periodi
di tempo, per determinate localita' e per determinate specie, ai fini
della tutela e dell'incremento del patrimonio ittico;
     b)  puo'  istituire zone di pesca controllata o sperimentale. Su
tali zone, che non potranno superare il  25  per  cento  delle  acque
pubbliche   presenti   nel   territorio   provinciale,   puo'  essere
autorizzato l'esercizio della pesca in deroga alle norme vigenti;
     c) puo' stabilire restrizioni di luogo e di tempo a tutela della
pescosita';
     d)  puo',  previ  accertamenti   tecnici   effettuati   con   la
collaborazione  dello  stabilimento  ittiogenico, ridurre la distanza
stabilita al ventiquattresimo comma del  precedente  articolo  14  in
considerazione  delle  speciali  contingenze  dei  luoghi, purche' il
manufatto  non  determini  un  effettivo  ostacolo  alla risalita del
pesce.
   4. La  Regione,  di  fronte  ad  accertate  esigenze  tecniche  di
interesse  generale,  connessa  con  la  tutela del patrimonio ittico
vivente nelle acque interne del Lazio, provvede a vietare la pesca di
una o piu' specie ittiche, ovvero a disporre,  con  riferimento  alla
pesca  delle  specie  stesse,  limitazioni  di  tempo,  di luoghi, di
quantita', di misura, in ordine all'uso di  determinati  attrezzi  da
pesca,  all'uso  di  esche,  di  pasturazioni,  ovvero  a prescrivere
modifiche  alle  caratteristiche  degli  attrezzi   stessi.   Qualora
l'equilibrio   biologico   risulti  invece  turbato  dal  popolamento
eccessivo di una o  piu'  specie  ittiche,  la  Regione  provvede  ad
emanare norme volte alla limitazione della presenza di dette specie.
   5.  I  provvedimenti  previsti  dal presente articolo sono assunti
sentite le province territorialmente interessate, o  su  proposta  di
queste.
   6.  I  divieti  stabiliti  ai  sensi del presente articolo debbono
essere chiaramente indicati con apposita segnaletica, da  installarsi
nei  luoghi idonei e visibili a cura dell'amministrazione provinciale
interessata.