Art. 16.
                       Pesca del pesce novello
 
   1. La Regione Lazio, a tutela della montata naturale delle  specie
euraline  dal  mare,  dove  possibile  e  per  garantire la razionale
raccolta del novellame per ripopolamento delle acque  interne  e  per
allevamento,  favorisce,  di  intesa  con  il  Ministero della marina
mercantile, ai sensi del decreto ministeriale 10  dicembre  1981,  la
istituzione  di zone di rispetto esterne alle foci dei fiumi o canali
in genere.
   2. Promuove con le regioni  le  cui  coste  confinano  con  quelle
laziali  intese per uniformare la tutela del novellame e le norme che
ne regolano la cattura.
   3. Si considera novello il pesce avente lunghezza inferiore  a  cm
7,  estesa  a cm 12 per Mugil spp. e Sparus aurata e al disotto della
misura di cui all'articolo 12 per i ragani di anguilla.
   4. La pesca del pesce novello e'  consentita  esclusivamente  allo
stato  vivo.  Il  pesce  novello  pescato  deve  essere  destinato ai
ripopolamenti delle acque interne ed agli allevamenti.
   5. Presso le amministrazioni provinciali interessate e'  istituito
un  apposito  registro nel quale, dietro richiesta degli interessati,
sono iscritti coloro che intendono  esercitare  la  pesca  del  pesce
novello allo stato vivo.
   6. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:
     a) la denominazione della ditta che richiede l'iscrizione;
     b)  le  attrezzature  di  cui  la  ditta  stessa  dispone per la
cattura, la conservazione ed il trasporto del pesce allo stato vivo.
   7. L'iscrizione al registro di cui al precedente  sesto  comma  e'
disposta con decreto del presidente della giunta provinciale, sentita
la  commissione  consultiva  provinciale  per  la  pesca  nelle acque
interne,   previo   accertamento    congiunto    dell'amministrazione
provinciale   competente   e   dello   stabilimento  ittiogenico  che
l'interessato sia in possesso delle attrezzature idonee per tale tipo
di  pesca,  per  il  mantenimento  o il trasporto allo stato vivo del
pesce pescato. Alla ditta richiedente  e'  rilasciata  l'attestazione
dell'avvenuta iscrizione.
   8.  La  pesca  del  pesce  novello  e'  subordinata al rilascio di
autorizzazione da  parte  del  presidente  della  giunta  provinciale
competente  per  territorio  a  coloro che sono iscritti nel registro
previsto dalla presente legge.
   9.  Nella  domanda  di  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui  al
precedente  ottavo  comma,  indirizzata  al  presidente  della giunta
provinciale, debbono essere indicati gli estremi della iscrizione nel
registro previsto nel quinto comma del presente articolo, il corso  o
specchio  d'acqua  in  cui si intende effettuare la pesca, il tipo di
attrezzatura e le modalita' della pesca, le specie di  pesce  novello
che  si  intendono  catturare, le localita' di deposito, i nominativi
dei soggetti incaricati dell'esercizio della pesca.
   10. I  soggetti  incaricati  dell'esercizio  della  pesca  debbono
essere in possesso della licenza di tipo "A".
   11.  Ogni variazione in ordine ai soggetti indicati nel precedente
decimo comma deve essere  tempestivamente  comunicata  al  presidente
della giunta provinciale.
   12. Nell'autorizzazione devono essere precisati:
     a) il periodo di validita' (non superiore a mesi sei);
     b)  i  nominativi  delle persone incaricate dell'esercizio della
pesca del pesce novello;
     c) i luoghi di pesca e di deposito;
     d) i tipi di attrezzi da usarsi per la pesca;
     e) le modalita' di trasporto e i dati  relativi  agli  automezzi
adibiti al trasporto stesso;
     f)  le  registrazioni  obbligatorie  relative  al pesce pescato,
all'utilizzazione ed al trasporto dello stesso.
   13.  Per  le  esigenze  del  ripopolamento  delle  acque   interne
regionali  sono  altresi'  previsti condizioni ed oneri conformemente
alle  disposizioni  emanate  dalla  Giunta  regionale,   sentita   la
commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne.
   14.  E'  istituito  presso  l'ufficio pesca della regione Lazio un
archivio per la raccolta  delle  autorizzazioni  all'esercizio  della
pesca  del  novellame  annualmente  rilasciate  dalle amministrazioni
provinciali competenti per territorio.