Art. 17.
       Commercio e trasporto del novellame raccolto in natura
 
   1. Di ciascuna compravendita di novellame dovra' essere redatto in
duplice copia, su moduli forniti dall'amministrazione provinciale, un
verbale composto di due parti,  di  cui  una  compilata  a  cura  del
titolare della prescritta autorizzazione provinciale e l'altra a cura
dell'acquirente,  concernenti la prima l'atto di vendita e la seconda
l'atto di utilizzo del novellame da parte dell'acquirente stesso.  La
prima  parte  dovra' essere inviata dal titolare dell'autorizzazione,
entro dieci giorni dall'operazione  di  vendita,  all'amministrazione
provinciale,  la  seconda parte dovra' essere inviata dall'acquirente
alla  stessa  amministrazione   provinciale   entro   trenta   giorni
dall'acquisto.  In  caso  di  utilizzazione  diretta del novellame da
parte   del  titolare  dell'autorizzazione  per  propri  impianti  di
piscicoltura, il verbale nelle  sue  due  parti,  verra'  redatto  ed
inviato all'amministrazione provinciale a cura del titolare stesso.
 
   2. Il novellame, durante il trasporto, deve essere accompagnato da
una   bolletta  da  cui  risulti  la  provenienza,  la  qualita',  il
quantitativo e la destinazione. Il trasporto deve  essere  effettuato
con recipienti muniti di impianto di erogazione di ossigeno o aria.