Art. 18.
                  Deroghe all'esercizio della pesca
 
   1. Il personale del laboratorio centrale di idrobiologia applicata
alla  pesca,  dello  stabilimento  ittiogenico di Roma, dell'istituto
zooprofilattico   sperimentale   per   il   Lazio   e   la   Toscana,
dell'amministrazione  regionale  e  delle amministrazioni provinciali
addetto ai servizi di pesca, non  e'  soggetto  ai  divieti  previsti
dalla  presente  legge  durante  l'esercizio  delle  proprie funzioni
purche' munito di documento di riconoscimento dell'amminisrazione  di
appartenenza.
   2.  Il  Presidente  della Giunta regionale, sentita la commissione
consultiva per la pesca nelle acque interne, puo' consentire  deroghe
alle   norme  vigenti  in  materia  di  disciplina  della  pesca  per
l'esercizio di operazioni scientifiche o  esperimenti  di  pesca,  su
conforme parere della giunta provinciale competente per territorio.
   3.  L'esercizio  della  pesca nei periodi di divieti stabiliti nel
precedente articolo 12 puo' essere autorizzato per scopi di studio  o
di piscicoltura solo agli istituti specializzati in materia.