Art. 19.
                        Ripopolamenti ittici
 
   1.  Nell'ambito  dei programmi annuali e pluriennali di intervento
nel  settore,  entro  il  mese  di  maggio   di   ciascun   anno   le
amministrazioni  provinciali,  tenuto  conto  delle  proposte  e  dei
suggerimenti della commissione consultiva provinciale per la pesca in
acque  interne  propongono  all'assessorato  regionale   agricoltura,
foreste,  caccia  e  pesca  i  programmi  di ripopolamento ittico per
l'anno   successivo.   Sulla   base   delle   proposte    provinciali
l'assessorato   regionale   agricoltura,  foreste,  caccia  e  pesca,
predispone, sentita la commissione consultiva regionale, il programma
regionale di ripopolamento ittico che la Giunta regionale approva con
propria deliberazione, previo parere  della  competente  commissiorie
consiliare  permanente nelle more della istituzione della commissione
consultiva regionale per la pesca nelle acque interne.
   2. Le associazioni  e  le  organizzazioni  dei  pescatori  possono
effettuare opere di ripopolamento nell'ambito del programma approvato
previa   autorizzazione   del  presidente  della  giunta  provinciale
competente.
   3.  Di  ciascuna   semina   e'   data   tempestiva   comunicazione
all'assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca.
   4.  Alle  operazioni  di  ripopolamento deve presenziare personale
tecnico incaricato dell'amministrazione  provinciale  competente  per
territorio.
   5.  L'immissione  di  una  nuova  specie ittica o di altro animale
acquatico nelle acque pubbliche e nelle acque private comunicanti con
le  pubbliche  ai  fini  del  passaggio   del   pesce   deve   essere
espressamente  autorizzata  dal  Presidente  della  Giunta regionale,
sentita la commissione consultiva regionale e su parere tecnico dello
stabilimento ittiogcnico.
   6. Le eventuali autorizzazioni saranno  corredate  di  indicazioni
relative ai periodi di pesca e misure minime consentite.
   7.  Le  province possono istituire zone di ripopolamento ittico in
cui sara' fatto divieto  di  qualsiasi  attivita'  di  pesca  per  un
periodo  non  inferiore  ad un anno e non superiore a tre. Tali zone,
delimitate a mezzo tabellazione posta a cura della provincia,  devono
essere  in  numero ed estensione sufficienti a garantire l'incremento
dell'indice di pescosita'.