Art. 2.
                        Pesca ed acquacoltura
 
   1. Ai fini  e  per  gli  effetti  della  presente  legge  e  della
normativa  regionale vigente in materia, costituiscono prodotti della
pesca e dell'acquacoltura: i pesci, i crostacei, i  molluschi  e  gli
altri organismi abitualmente viventi nell'ambiente acquatico.
   2.  Per  esercizio della pesca si intende ogni forma di raccolta e
di cattura di pesci, crostacei e molluschi.
   3.  Per  acquacoltura  si  intende ogni forma di allevamento degli
organismi viventi di cui al precedente primo comma.