Art. 20.
   Strutture idonee alla risalita del pesce lungo i corsi d'acqua
 
   1. I progetti delle opere di  interesse  pubblico  o  privato  che
prevedano  l'occupazione  totale  o  parziale  del  letto dei fiumi o
torrenti, devono prevedere  la  costruzione  di  strutture  idonee  a
consentire   la  risalita  del  pesce,  ove  sia  necessario  per  il
mantenimento dell'equilibrio biologico delle specie ittiche presenti.