Art. 21.
            Concessione di derivazioni di acque pubbliche
                  Norme e tutela della fauna ittica
 
   1. Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche debbono
essere munite di doppie griglie fisse aventi, tra barra e barra,  una
luce di mm 20, allo scopo di impedire il passaggio di pesce.
   2.  Fanno  eccezione  le  griglie  poste  nei punti di presa delle
derivazioni dell'ENEL e dei consorzi di irrigazione e bonifica.
   3.  Gli  organi  che  nel  quadro  delle   competennze   regionali
rilasciano  le  concessioni  di  derivazioni  d'acqua  provvedono, ad
integrazione delle prescrizioni di cui al precedente primo comma,  ad
emanare  norme  disciplinari  a  tutela  della fauna ittica, compreso
l'eventuale onere dell'immissione annuale di specie ittiche  a  spese
del concessionario.
   4.  Copia  delle  concessioni  e  dei disciplinari viene trasmessa
dagli uffici competenti alle province.
   5. Il  presidente  della  provincia  territorialmente  competente,
accertata  la  mancata  osservanza  da parte del concessionario delle
norme per la tutela della fauna  ittica,  richiede  agli  uffici  che
hanno rilasciato la concessione, la revoca della stessa e l'immediata
sospensione della derivazione.