Art. 22.
                        G e n e r a l i t a'
 
   1.  L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la pesca
nelle acque di bonifica e' delegato alle province.
   2. Nel rispetto delle norme del presente titolo l'esercizio  della
pesca  nelle acque di bonifica e' consentito ai pescatori in possesso
di licenza di tipo "B" ed e' gratuito.