Art. 23.
        Elenchi delle acque di bonifica non aperte alla pesca
 
   1. Entro e non oltre novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  gli enti aventi in gestione le acque
appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione,  o  comunque
di  bonifica,  d'intesa  con  l'ente locale delegato, definiscono gli
elenchi delle acque dei canali e bacini  ricadenti  nelle  rispettive
giurisdizioni  idrauliche, dove l'esercizio della pesca puo' arrecare
danno agli impianti e pertanto contrasta con la destinazione primaria
delle strutture di bonifica.
   2. L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica ricadenti negli
elenchi di cui al precedente comma e' vietato.  In  tali  acque  puo'
essere catturato il materiale ittico esistente, d'intesa con gli enti
di  bonifica  competenti,  per scopi di ripopolamento od ittiogenici,
nell'ambito  dei  programmi  di  ripopolamento  ittico  di   cui   al
precedente articolo 19.