Art. 24.
        Acque di bonifica riservate alla pesca professionale
 
   1. Nei comuni territorialmente interessati alle acque di bonifica,
a  favore  dei pescatori di professione iscritti negli elenchi di cui
alla legge 13 marzo 1958, n. 250, puo' essere riservata  parte  delle
acque  non  comprese  negli  elenchi di cui agli articoli 23, secondo
comma e 26, sesto comma, della  presente  legge  tenuto  conto  delle
caratteristiche di portata e di pescosita' naturale.