Art. 25.
                        Gestione della pesca
 
   1.  La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentite le province ed i consorzi  di
bonifica   territorialmente   interessati,  classifica  le  acque  di
bonifica ricadenti nel territorio del Lazio ai sensi  del  precedente
articolo 7.
   2. Per la gestione dei bacini di pesca di cui al precedente comma,
le   province  territorialmente  interessate  coordinano  le  proprie
attivita' nell'ambito della programmazione regionale.