Art. 27.
                Orari e divieti particolari di pesca
 
   1.  Nei  corpi  idrici  adiacenti,  al  mare  e  dove,   comunque,
prevalente  la presenza di specie ittiche marine, la pesca portiva e'
consentita senza limitazione di orario.
   2. La Regione pubblica gli elenchi delle acque ove  si  verificano
tali condizioni.
   3.  Il presidente della giunta provinciale, in riferimento a moti-
vate esigenze dell'ente di bonifica di cui al precedente articolo  23
ed  al  regime  idraulico che viene attuato nei canali e bacini, puo'
disporre il divieto temporaneo della pesca. Puo' altresi' disporre il
divieto di pesca con bilancia.