Art. 28.
                          Accesso ai canali
 
   1. Le sommita' originali ed i relativi accessi dove e'  consentito
il  passaggio,  possono essere percorsi dai pescatori solo a piedi, o
con biciclette, o con ciclomotori con 50 cc.
   2. E'  fatta  eccezione  quando  sugli  argini,  e  loro  accessi,
esistono strade rotabili.
   3.  E'  interdetto  ai pescatori l'accesso a tutti gli impianti di
sollevamento,  botti,  sifoni,  manufatti   di   sbarramento   e   di
derivazioni ad uso irriguo ed aree loro pertinenti.
   4.  Sono  vietati  atti  che  possano comunque arrecare danno agli
argini, ai manufatti di bonifica, e particolarmente al cotico erboso.
E' altresi' vietato provocare in  qualsiasi  modo  modificazioni  del
livello delle acque.
   5.  In  corrispondenza  degli  accessi  principali  ai  canali  di
bonifica e nei luoghi ritenuti piu' opportuni, devono essere apposte,
a  cura  delle  amministrazioni   provinciali   competenti,   tabelle
riportanti  la  scritta "Regione Lazio - Pesca in acque di bonifica a
norma della legge regionale (estremi della presente legge) - articoli
22 e seguenti".
   6.  Anche  in  corrispondenza degli accessi alle acque di bonifica
ove e' vietata la pesca ai sensi del precedente articolo 23  e  degli
impianti  di  cui al terzo comma del presente articolo, devono essere
apposte  tabelle  recanti  la  scritta:  "Regione  Lazio  -   Divieto
permanente  di  pesca  -  articolo  28 della legge regionale (estremi
della presente legge)".