Art. 29.
           Variazioni del regime idraulico e salvaguardia
            del patrimonio ittico - Ripopolamenti ittici
 
   1. Gli enti di bonifica, per  assicurare  le  preminenti  funzioni
dello   scolo  e  dell'espansione  delle  acque,  provvederanno  alle
necessarie variazioni  del  regime  idraulico,  nonche'  a  tutte  le
operazioni  connesse  all'esercizio  ed alla manutenzione delle opere
avendo  cura,  quando  possibile,  e  d'intesa   con   la   provincia
territorialmente  competente,  di  salvaguardare il patrimonio ittico
senza peraltro assumersi nessuna  responsabilita'  nella  qualita'  e
nella  quantita'  delle  acque,  salvo gli adempimenti previsti dalla
legge 10 maggio 1976, n. 319, e  successive  modificazioni,  e  della
normativa regionale in materia.
   2.  Il  pesce  dei  canali  che  vengono  posti in asciutto verra'
convogliato  in   canali   idonei   alla   stabulzione,   ove   siano
individuabili.
   3.  La  provincia  provvede  a  proprio  carico alle operazioni di
recupero del pesce d'intesa con l'ente di bonifica.
   4. La Regione e le province, nell'ambito dei  programmi  regionali
di  ripopolamento  delle  acque interne, promuovono, d'intesa con gli
enti di bonifica territorialmente competenti, il ripopolamento ittico
e, dove possibile,  il  diserbo  biologico  dei  canali  di  bonifica
mediante immissioni di idonee specie di fauna acquatica.