Art. 3.
                       Funzioni amministrative
 
   1. Le funzioni amministrative regionali in materia  di  tutela  ed
incremento  della  pesca  nelle  acque  interne  sono  delegate  alle
amministrazioni provinciali, a tempo indeterminato in conformita' con
l'articolo 9, lettera e) della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.
   2. Le amministrazioni provinciali, nell'esercizio  delle  funzioni
loro  delegate, devono conformarsi alle norme della presente legge ed
alle direttive di carattere generale che la Giunta regionale dettera'
alla luce degli indirizzi emanati dal Consiglio regionale,  ai  sensi
dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.
   3. Restano alla competenza regionale la promozione della ricerca e
della   sperimentazione  nel  settore,  le  concessioni  a  scopo  di
pescicoltura di cui al terzo comma, dell'articolo  100,  del  decreto
del   Presidente   della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,  la
programmazione degli interventi per  la  tutela  e  l'incremento  del
patrimonio  ittico  e  per  lo  sviluppo delle attivita' connesse, in
conformita' con le procedure  definite  con  la  legge  regionale  11
aprile   1986,   n.  17,  nonche'  la  funzione  di  indirizzo  e  di
coordinamento e le  funzioni  attinenti  ai  rapporti  con  le  altre
regioni, con lo Stato e con la Comunita' economica europea.
   4.  Lo  stabilimento  ittiogenico di Roma, trasferito alla Regione
Lazio, ai sensi dell'articolo 111 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24 luglio 1977, n. 616, costituisce la struttura tecnico-
scientifica di supporto per la Regione nell'esercizio delle  funzioni
di  cui  al  precedente comma, in particolare per quanto riguarda gli
studi, la ricerca e la sperimentazione nel  settore  ittico  e  della
tutela dell'ambiente in funzione della vita dell'ittiofauna.
   5. Le amministrazioni provinciali nell'esercizio delle funzioni ad
esse  delegate,  si  avvalgono  della  consulenza tecnico-scientifica
dello stabilimento  ittiogenico  di  Roma  e,  per  l'ittiopatologia,
dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana.
   6.  In  deroga  a quanto disposto dalla lettera g) dell'articolo 9
della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, con  la  presente  legge
non   viene  indicato  il  contingente  del  personale  regionale  da
comandare presso gli enti delegatari che dispongono gia' di strutture
operative  per  la  trattazione  della  materia,  in   virtu'   della
situazione  istituzionale  esistente  all'emanazione  del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.