Art. 30.
               Manifestazione e gare di pesca sportiva
 
   1.  La  giunta  provinciale,  sentita  la  commissione provinciale
consultiva per la pesca nelle acque interne, determina, entro  il  31
gennaio  di  ogni  anno,  i  tratti  dei  corsi o dei bacini di acqua
pubblica non soggetti a diritti esclusivi di pesca, nei quali possono
svolgersi manifestazioni e gare  di  pesca  sportiva,  indicando  gli
obblighi  cui debbono ottemperare gli organizzatori ed i partecipanti
alle gare.
   2. Le associazioni che intendono organizzare manifestazioni e gare
di pesca sportiva sui tratti determinati con le modalita' di  cui  al
precedente   comma  devono  presentare  al  presidente  della  giunta
provinciale apposita domanda almeno trenta giorni  prima  della  data
della gara o manifestazione.
   3.    Il    presidente    della    giunta   provinciale   rilascia
l'autorizzazione indicando gli obblighi ai  quali  gli  organizzatori
debbono  sottostare  ed  il  tempo  di chiusura alla libera pesca che
comunque non puo' essere superiore  a  giorni  tre.  L'autorizzazione
deve  altresi' indicare il giorno, i campi di gara, il numero massimo
dei pescatori ammissibili ed eventuali obblighi ittiogenici cui  sono
tenuti gli organizzatori.
   4.  I  campi  di  gara  dovranno  essere  palinati  a  cura  degli
organizzatori.
   5. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati a terzi
durante le gare nonche' della pulizia dei campi di gara e delle  loro
immediate adiacenze.
   6.  E'  vietata  comunque,  la  reimmissione nel corso d'acqua del
pesce pescato durante la gara.
   7. Le amministrazioni provinciali, su istanza  delle  associazioni
dei pescatori sportivi e d'intesa con il competente ente di bonifica,
possono  indicare  canali  o  tratti  di  essi,  quali  campi di gara
permanenti. In tali  acque  e'  esclusa  la  pesca  con  l'uso  della
bilancia  e lo svolgimento delle gare avviene secondo le norme di cui
ai precedenti commi del presente  articolo.  Viene  inoltre  disposta
l'apposizione di tabelle, a norma del precedente articolo 28, recanti
la  scritta:  "Regione  Lazio  -  Acque  di  bonifica - Campo di gara
permanente - Pesca consentita a norma della legge regionale  (estremi
della presente legge) - articolo 30".