Art. 31.
  Esercizio della pesca nei laghetti sportivi e nelle piscicolture
 
   1. La pesca esercitata nei laghetti sportivi e nelle piscicolture,
esistenti  all'interno  di  aree di proprieta' privata e le cui acque
sono comunicanti con corpi  idrici  pubblici,  iscritti  in  apposito
elenco  tenuto  presso  l'amministrazione  provinciale competente per
territorio, non e' soggetto alle norme previste dalla presente legge,
fatta ecoezione per le disposizioni seguenti:
     a) il posto di pesca spetta al  primo  occupante  per  tutto  il
tempo in cui questi esercita la pesca;
     b)  e'  vietato  l'esercizio  della  pesca  sportiva con natanti
trainati da motore, l'uso del motore e' consentito esclusivamente per
recarsi sul posto di pesca;
     c) e' vietato l'uso e la detenzione della dinamite  o  di  altre
materie  esplodenti  e  l'uso  della  corrente  elettrica  come mezzo
diretto ed indiretto di uccisione o di stordimento dei  pesci,  fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 14;
     d)  e' vietato gettare ed immettere nelle acque sostanze atte ad
intorbidire le acque stesse e a stordire o uccidere  i  pesci  e  gli
altri animali acquatici;
     e)  e'  vietato  il  commercio  degli  animali cosi' storditi ed
uccisi;
     f) il  pesce  che  il  titolare  dell'esercizio  della  pesca  a
pagamento  offre  alla cattura, non deve essere di misura inferiore a
quella minima ammessa dal precedente articolo 12.
   2. Per l'iscrizione di cui  al  precedente  comma,  il  presidente
della   giunta   provinciale,   sentita   la  commissione  consultiva
provinciale  per  la  pesca  nelle  acque   interne,   puo'   imporre
prescrizioni  dirette  ad  impedire la possibilita' del passaggio del
pesce  tra  le  acque  pubbliche  e  quelle  dei  laghetti  e   delle
piscicolture.
   3. Nei laghetti le cui acque non sono comunicanti direttamente con
le acque pubbliche l'esercizio della pesca non e' soggetto alle norme
previste dalla presente legge, fatta eccezione per le disposizioni di
cui al precedente primo comma.