Art. 32.
              Commercio e trasporto dei prodotti ittici
 
   1.  Per  il  trasporto  ed  il  commercio dei prodotti della pesca
derivanti dalle acque di cui al precedente articolo 31,  nei  periodi
di  divieto  di  cui  al  precedente  articolo  11  e' necessaria una
certificazione  indicante  la  provenienza   dei   prodotti   stessi,
rilasciata dalla ditta titolare delle acque in questione.