Art. 33.
                        G e n e r a l i t a'
 
   1.  Le  concessioni  di  acque  pubbliche  a scopo di piscicoltura
possono essere rilasciate a soggetti privati in  tratti  di  corsi  o
piccoli  bacini di acque interne secondarie prive o povere di animali
acquatici di importanza economica  esclusivamente  quando  hanno  per
oggetto  l'esecuzione  di  impianti  di acquacoltura o di impianti di
incubatoi ittiogenici e delle opere  connesse  per  il  ripopolamento
delle  acque  e  nel  limite  massimo  del  10  per cento delle acque
secondarie pubbliche di ogni provincia.
   La concessione e' soggetta alla tassa di rilascio  prevista  dalle
norme regionali in materia di tasse sulle concessioni regionali.
   2.   Per   le  acque  principali  le  concessioni  possono  essere
rilasciate nel limite massimo del 5 per cento delle  acque  pubbliche
principali di ogni provincia, con priorita' alle cooperative.
   3.  Non  e'  sufficiente  per  ottenere la concessione lo scopo di
provvedere ai soli lavori di immissione dei pesci.
   4. Le concessioni consentono l'esclusivita' della  pesca,  possono
avere  la  durata  massima di anni cinque e possono essere rinnovate.
Possono essere revocate in  ogni  tempo  per  ragioni  di  prevalente
interesse pubblico.
   5.  Le  domande per la concessione di cui ai precedenti commi sono
presentate    all'ufficio    pesca    della    Regione    Lazio     e
all'amministrazione provinciale territorialmente competente.
   6.  Nella  domanda di cui al precedente quinto comma devono essere
indicati:
     a) la zona dell'acqua pubblica,  debitamente  delimitata,  sulla
quale si chiede la concessione;
     b) i motivi per i quali si richiede la concessione;
     c) la durata, che non potra', comunque essere superiore a cinque
anni;
     d)  il  programma tecnico-finanziario delle opere ittiogeniche e
di acquacoltura;
     e) la dichiarazione di impegnarsi a prestare cauzione a garanzia
degli obblighi assunti.
   7. La domanda deve essere corredata:
    1) dei tipi e delle illustrazioni grafiche;
    2)  di ogni documento idoneo a motivare la concessione richiesta,
nonche' a dimostrare la possibilita' di conseguire gli scopi;
    3)  di  tanti  estratti  della  domanda  quanti  sono  i   comuni
interessati,  ai  fini  della  pubblicazione  ad opponendum di cui al
successivo articolo 34.
   8.  Qualora  piu'  domande  abbiano  per   oggetto   la   medesima
concessione  e'  preferita quella che offre maggiori garanzie per una
migliore e piu' sollecita attuazione  delle  opere  di  piscicoltura,
avuto  riguardo  ai  mezzi  finanziari ed alla organizzazione tecnica
dell'impresa.
   9.  Gli  esercenti  bacini  artificiali,   alimentati   da   acque
pubbliche,  sono  preferiti  nella  concessione  delle acque stesse a
scopo di piscicoltura.
   10. Il Consiglio regionale potra' ulteriormente  regolamentare  la
materia delle concessioni di piscicoltura.