Art. 34.
                  Norme generali per la concessione
 
   1. Il presidente della giunta provinciale dispone la pubblicazione
della domanda mediante affissione dell'estratto della stessa, fornito
dal richiedente ed a spese del medesimo, all'albo pretorio dei comuni
interessati per quindici giorni consecutivi.
   2.  Entro  questo  termine  chiunque abbia interesse puo' proporre
opposizione al presidente della giunta provinciale.
   3. Sulle eventuali opposizioni  presentate  decide  il  presidente
della  giunta  provinciale,  sentita la commissione consultiva per la
pesca nelle acque interne, entro sessanta giorni.
   4. Nei quindici giorni successivi alla  pubblicazione  di  cui  al
precedente   primo   comma,  od  alla  decisione  sulle  opposizioni,
l'amministrazione  provinciale  competente  provvede  all'istruttoria
relativa  avvalendosi  della  collaborazione  del  settore decentrato
agricoltura,  foreste,  caccia   e   pesca   e   dello   stabilimento
ittiogenico.
   5.  Nel caso in cui la concessione comporti derivazioni di acque o
la costruzione di eventuali opere interessanti gli alvei e le sponde,
la concessione medesima potra' essere rilasciata previa  acquisizione
dei   relativi   provvedimenti   autorizzativi  emessi  dagli  organi
competenti.