Art. 35.
                     Disciplinare di concessione
 
   1. Compiuta  l'istruttoria  di  cui  al  precedente  articolo  34,
l'amministrazione  provinciale  provvede  a  redigere  la proposta di
disciplinare di concessione  sulla  quale  debbono  obbligatoriamente
essere riportati:
     a)   cognome,   nome   o  ragione  sociale  del  richiedente  la
concessione;
     b) codice fiscale o partita IVA dello stesso;
     c) il comune o i comuni dove si trova la zona di  acqua  cui  la
concessione  richiesta  si  riferisce e ogni altra notizia necessaria
per precisare la localita' ed i confini;
     d)  lo  scopo, la decorrenza e la durata della concessione ed il
termine per eseguire le opere ittiogeniche;
     e) l'ammontare del canone e della cauzione, le  modalita'  e  le
scadenze dei pagamenti;
     f) le condizioni alle quali la concessione viene subordinata con
riferimento  alla  piscicoltura,  all'esercizio  della  pesca  e alla
pulizia delle acque, agli interessi di terzi  e  ad  altri  interessi
pubblici;
     g) la regolamentazione relativa all'ammissione alla pesca con la
sola  lenza nelle acque costituenti la riserva, fatta eccezione per i
tratti adibiti agli allevamenti ittici a mezzo di speciali manufatti;
     h) il numero dei segnali, con l'indicazione della localita',  da
apporre,  a  spese  del  concessionario,  lungo  i limiti delle acque
pubbliche, oggetto della concessione;
     i) la devoluzione della cauzione  in  caso  di  decadenza  o  di
revoca della concessione;
     l)  il  carattere  obbligatorio  delle disposizioni previste nel
presente titolo VI.
   2. Alla proposta di disciplinare debbono essere allegati i tipi  e
le  illustrazioni  grafiche con le indicazioni di cui alla precedente
lettera c).