Art. 36.
                    Provvedimento di concessione
 
   1. Entro il termine massimo di centoventi giorni  dal  ricevimento
della domanda di concessione, l'amministrazione provinciale trasmette
la   propria   proposta  all'assessorato  regionale  all'agricoltura,
foreste,  caccia  e  pesca  che  provvede  alle  eventuali  verifiche
occorrenti,  e  se  del  caso,  all'acquisizione del parere di cui al
terzo comma  dell'articolo  100  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
   2.   La   Giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione
consiliare  permanente,  delibera  la  concessione  ed  il   relativo
disciplinare.
   3.  La  concessione  viene  rilasciata  con decreto del Presidente
della Giunta regionale.