Art. 37.
                Condizioni e limiti della concessione
 
   1.  Il  canone  della  concessione  rilasciata  fissato   con   il
provvedimento    della    Giunta   regionale   deve   essere   pagato
anticipatamente ogni anno a decorrere  dalla  data  del  decreto  del
Presidente della Giunta regionale.
   2.  Il  concessionario  deve  prestare  cauzione in numerario o in
titoli di rendita pubblica, ovvero fornire  fidejussione  bancaria  o
polizza   assicurativa.   Il   relativo   importo  deve,  di  regola,
corrispondere a due annualita' del canone.
   3. Ogni concessione si intende sempre rilasciata con salvezza  dei
diritti dei terzi ed alle seguenti condizioni:
     a)  la  concessione e' limitata alla zona acquea, alla durata ed
all'uso determinati nel relativo provvedimento;
     b)  il  suo  esercizio  e' soggetto alle norme per la disciplina
della pesca, alle disposizioni sulle acque pubbliche e ad ogni  altra
disposizione   eventualmente   imposta   dalle  competenti  autorita'
nell'interesse pubblico;
     c) l'esecuzione delle opere interessanti gli alvei e le sponde e
gli interventi sugli stessi che possono modificare  il  flusso  delle
acque,  sono  subordinati  al  parere  favorevole del settore opere e
lavori pubblici competente per territorio;
     d) la concessione cessa  di  pieno  diritto  alla  scadenza  del
termine  stabilito  nel  relativo  provvedimento  senza necessita' di
disdetta; la richiesta di rinnovo deve  essere  presentata  sei  mesi
prima della scadenza stabilita;
     e)  la  concessione  non  e'  cedibile ne' rinunciabile senza il
preventivo consenso scritto dall'autorita' concedente;
     f) quando il regime di  un  corso,  o  di  un  bacino  di  acqua
pubblica, sia modificato per cause naturali o per esecuzione di opere
rese  necessarie  da ragioni di pubblico interesse, il concessionario
non  ha  diritto  ad  alcuna  indennita'  salvo  la  riduzione  o  la
cessazione  del  canone  in  caso di diminuzione o soppressione della
utilizzazione dell'acqua;
     g) in caso di rinuncia consentita, di revoca o di  decadenza  il
concessionario  e'  tenuto  al  pagamento  del canone annuo in misura
proporzionale per  dodicesimi,  ai  mesi  e/o  frazioni  di  mesi  di
fruizione.