Art. 39.
            Cessazione delle concessioni di acquacoltura
 
   1.  Le  concessioni  di  acquacoltura  in acque pubbliche previste
dall'articolo 11 del  testo  unico  dell'8  ottobre  1931,  n.  1604,
modificato  con  regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1193, cessano
alla scadenza.