Art. 4.
  Commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne
 
   1. E' istituita la commissione consultiva regionale per  la  pesca
nelle acque interne, composta da:
    1) l'assessore regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca
o suo delegato, che la presiede;
    2) gli assessori provinciali al ramo o loro delegati;
    3)    il    dirigente   del   settore   competente   in   materia
dell'assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca;
    4)  il  dirigente  dello  stabilimento  ittiogenico di Roma o suo
delegato;
    5) un rappresentante delle  comunita'  montane,  designato  dalla
delegazione regionale dell'UNICEM;
    6) il direttore dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il
Lazio e la Toscana o suo delegato;
    7)  il  dirigente del settore ambiente dell'assessorato regionale
lavori pubblici o suo delegato;
    8) il coordinatore regionale del Corpo forestale dello  Stato,  o
suo delegato;
    9)  tre  rappresentanti  regionali  dei  pescatori  di  mestiere,
designati dalle associazioni  regionali  riconosciute  dalle  cooper-
ative;
    10) un rappresentante regionale degli allevatori ittici designato
dalle  organizzazioni  di  categoria,  maggiormente rappresentative a
livello regionale;
    11) quattro rappresentanti regionali dei pescatori  dilettanti  e
sportivi,  dei  quali  due designati dalla FIPS (Federazione italiana
pesca sportiva) e due designati dalle altre associazioni  operanti  a
livello regionale;
    12)  un  rappresentante  designato  dalle organizzazioni agricole
maggiormente rappresentative a livello regionale;
    13)  un  rappresentante  designato  dall'unione  regionale  delle
bonifiche;
    14)   un  rappresentante  designato  dalla  federazione  unitaria
sindacale regionale;
    15)    un    rappresentante    designato    dalle    associazioni
protezionistiche e naturalistiche operanti nella Regione;
    16) un esperto di ittiologia dell'universita' di Roma;
    17)  un  esperto di acquacoltura dell'universita' della Tuscia di
Viterbo;
    18) un rappresentante dell'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo
agricolo per il Lazio).
   2. La commissione consultiva regionale  e'  costituita  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto
del  Presidente  della  Giunta  regionale, su proposta dell'assessore
regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca e dura  in  carica
cinque anni. I suoi componenti possono essere riconfermati.
   3.   La   commissione  consultiva  ha  sede  presso  l'assessorato
all'agricoltura, foreste, caccia  e  pesca;  essa  e'  convocata  dal
Presidente   in  sessione  ordinaria  almeno  due  volte  l'anno  per
formulare pareri sull'attivita' della Regione in materia di pesca.
   4. Puo' essere altresi' convocata qualora  ne  facciano  richiesta
almeno un terzo dei suoi componenti.
   5.  Le sedute della commissione sono valide con l'intervento della
meta' piu' uno dei membri ed in seconda convocazione con l'intervento
di un terzo piu' uno dei membri; le  deliberazioni  sono  adottate  a
maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parita' prevale il
voto del presidente.
   6. Svolge le funzioni di segretario della commissione il dirigente
dell'ufficio pesca regionale.
   7.  Il  segretario redige processo verbale delle adunanze, ne cura
la  conservazione  ed  adempie  ad  ogni  compito   affidatogli   dal
presidente.
   8.  La commissione e' convocata mediante avviso inviato a ciascuno
dei  membri  almeno  dieci  giorni  prima  della  data  fissata   per
l'adunanza.  In  caso di comprovata urgenza detto termine puo' essere
ridotto a tre giorni. L'avviso di  convocazione  deve  contenere  gli
argomenti iscritti all'ordine del giorno.
   9. La commissione consultiva regionale esprime pareri in ordine ai
provvedimenti  regionali  in materia di pesca e di allevamento ittico
nelle acque interne, avanza proposte e suggerimenti per  i  programmi
regionali  di ripopolamento ittico, di programmi produttivi, di studi
ed indagini sulle acque e sull'ittiofauna e sulla razionale  gestione
dei  corpi idrici ai fini della conservazione delle specie acquatiche
e del potenziamento del patrimonio ittico,  nonche'  sulle  modalita'
del  coordinamento  previsto dall'articolo 9, lettera d), della legge
regionale 13 maggio 1985, n. 68, da  parte  della  Giunta  regionale,
delle  attivita' svolte dalle amministrazioni provinciali nell'ambito
delle deleghe ricevute.
   10.  La  commissione,  inoltre,  propone  direttive  di  carattere
generale sulle concessioni di acquacoltura e piscicoltura nonche' per
la  difesa dell'integrita' e della qualita' delle acque ai fini della
conservazione del patrimonio ittico.