Art. 40.
                     Diritti esclusivi di pesca
 
   1. L'esercizio della pesca nelle acque interne pubbliche del Lazio
e'  libero,  salvo il caso in cui su dette acque esistano vincoli per
altri fini ovvero diritti esclusivi di pesca.
   2. Le amministrazioni provinciali, entro sei mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della presente legge, effettuano la ricognizione
dei diritti esclusivi di pesca esistenti.
   3. A tal fine, tutti i soggetti, pubblici o privati, che ne  siano
titolari,   sono  obbligati  a  darne  comunicazione  alla  provincia
competente entro e non oltre quattro mesi dalla data  di  entrata  in
vigore  della presente legge producendo la documentazione probatoria.
L'omessa comunicazione e documentazione del diritto esclusivo vantato
equivale a definitiva rinuncia del diritto medesimo.
   4. L'espropriazione degli esistenti  diritti  esclusivi  di  pesca
puo'   essere   disposta   dalla   Giunta   regionale   su  richiesta
dell'amministrazione  provinciale  territorialmente  competente,  con
l'osservanza delle norme nazionali vigenti in materia.
   5.  I  titolari  dei  diritti  esclusivi  di  pesca  sono tenuti a
presentare all'amministrazione provinciale competente per  territorio
entro  il mese di agosto di ogni anno il programma della pesca, della
vigilanza e dei ripopolamenti da attuare nell'anno successivo.
   6. Entro il 31 ottobre  successivo  l'amministrazione  provinciale
comunica  al  titolare  la  propria  decisione in ordine al programma
proposto. In  caso  di  mancata  comunicazione  della  decisione,  il
programma si intende approvato.
   7.   L'amministrazione  provinciale  provvede  per  gli  opportuni
controlli sull'attuazione  delle  attivita'  di  ripopolamento  e  di
pesca.
   8.  Il  titolare  del  diritto  esclusivo di pesca ha l'obbligo di
apporre  cartelli  indicatori  ben  visibili  nella  zona  di   pesca
riservata.
   9.   L'esercizio  della  pesca  nelle  acque  soggette  a  diritti
esclusivi di pesca e' disciplinato dalle norme di cui  al  titolo  II
della presente legge.