Art. 41.
              Diritti esclusivi di pesca delle province
 
   1.  Le  province  possono  aprire al libero esercizio della pesca,
secondo le norme della presente legge, le acque  oggetto  di  diritti
esclusivi trasferiti al demanio provinciale a norma dell'articolo 100
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.